1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della giunta provinciale di Rovigo, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, è istituito il Comitato per la promozione del turismo gastronomico polesano, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato è composto da:
a) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, designato dal Ministro stesso;
b) due soggetti designati dal presidente della provincia di Rovigo, di cui uno in rappresentanza della provincia e uno in rappresentanza degli organismi pubblici e privati che operano nei settori del turismo e della cultura;
c) un rappresentante del comune di Rovigo, designato dal sindaco;
d) due soggetti designati dai sindaci dei comuni della provincia di Rovigo, in rappresentanza rispettivamente dei comuni del Basso Polesine e dei comuni dell'Alto Polesine;
e) tre rappresentanti designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo, scelti in modo tale da assicurare il coinvolgimento di tutti gli organismi e le associazioni di categoria.
3. L'attività e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso a maggioranza semplice. Il Comitato elegge al suo interno, a maggioranza semplice, il presidente, che lo rappresenta.