Art. 2.
(Comitato per la promozione del turismo gastronomico polesano).

      1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della giunta provinciale di Rovigo, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, è istituito il Comitato per la promozione del turismo gastronomico polesano, di seguito denominato «Comitato».
      2. Il Comitato è composto da:

          a) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, designato dal Ministro stesso;

          b) due soggetti designati dal presidente della provincia di Rovigo, di cui uno in rappresentanza della provincia e uno in rappresentanza degli organismi pubblici e privati che operano nei settori del turismo e della cultura;

          c) un rappresentante del comune di Rovigo, designato dal sindaco;

          d) due soggetti designati dai sindaci dei comuni della provincia di Rovigo, in rappresentanza rispettivamente dei comuni del Basso Polesine e dei comuni dell'Alto Polesine;

 

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          e) tre rappresentanti designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo, scelti in modo tale da assicurare il coinvolgimento di tutti gli organismi e le associazioni di categoria.

      3. L'attività e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso a maggioranza semplice. Il Comitato elegge al suo interno, a maggioranza semplice, il presidente, che lo rappresenta.